La cancellazione dall’albo non può essere deliberata dall’ordine se non dopo aver convocato il professionista interessato e sentito le sue giustificazioni. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Casalinuovo), sentenza del 9 aprile 1996, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 09 Aprile 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 07 Dicembre 1994
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