Non è possibile consentire la reiscrizione all’albo quando il professionista richiedente si sia reso responsabile del reato di calunnia aggravata e reiterata nei confronti di terzi, magistrati e colleghi. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 24 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Diego), sentenza del 11 luglio 1996, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 11 Luglio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 24 Luglio 1992
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