Se il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti procuratori con patrocinio richiede una valutazione soggettiva e discrezionale, in quanto si fonda su fatti oggetto di controversia, e non può quindi considerarsi un atto dovuto, è necessaria, a pena di nullità del provvedimento, la preventiva audizione dell’interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Arezzo, 16 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 24 aprile 1993, n. 72
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 Aprile 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 16 Maggio 1992
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