Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Registro praticanti – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Rinuncia dell’interessato all’impugnazione – Non luogo a procedere.

Qualora il professionista abbia impugnato avanti il Consiglio nazionale forense il provvedimento disciplinare con cui il Consiglio dell’Ordine aveva deliberato la sua cancellazione dal Registro dei praticanti procuratori per decorso del termine di quattro anni per l’esercizio del patrocinio ai sensi dell’art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e successivamente rinunci all’impugnazione, al Consiglio nazionale forense non resta che prendere atto della rinuncia e dichiarare il non luogo a procedere, essendo per l’effetto di essa precluso ogni esame del merito. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliano), decisione del 20 luglio 1989, n. 113

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 20 Luglio 1989 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 23 Maggio 1988
Giurisprudenza CNF

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