La durata di sei anni dell’abilitazione al patrocinio, come previsto dall’art. 10 della l. 242/88, non è lasciato alla libera discrezione dell’interessato ma comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti. (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 14 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Gazzara), sentenza del 18 settembre 1995, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 18 Settembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Luglio 1994
0 Comment