L’accertamento di eventuali condizioni di incompatibilità esula dall’accoglimento dell’istanza volta ad ottenere la sola iscrizione nel Registro dei praticanti, senza facoltà di patrocinio. Nella fattispecie è stata accolta la richiesta di iscrizione formulata da una dipendente del Provveditorato agli studi. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Isernia, 14 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Camassa), decisione del 20 maggio 1989, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 20 Maggio 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Isernia, delibera del 14 Luglio 1988
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