Deve ritenersi interrotto il periodo di pratica professionale esercitato per una parte all’estero, non esistendo una norma nel nostro ordinamento che consenta l’equiparazione dell’esercizio della pratica svolta in un paese della Comunità Europea a quella svolta in Italia. (Di conseguenza legittimamente il Consiglio dell’Ordine richiesto ha rifiutato il rilascio del certificato di compiuta pratica all’interessato che aveva svolto parte di tale esercizio presso uno studio legale londinese). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pavia, 8 febbraio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Vacirca), sentenza del 16 novembre 1990, n. 111
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 16 Novembre 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 08 Febbraio 1990
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