Ai sensi dell’art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, i ricorsi al Consiglio nazionale forense devono essere presentati negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. Il mancato rispetto di questa formalità rende il ricorso inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Busto Arsizio, 30 settembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), decisione del 20 maggio 1989, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 20 Maggio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 30 Settembre 1988
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