Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica l’iscritto non è più obbligato a continuare la pratica con le modalità prescritte dal regolamento (tenuta del libretto, assistenza ad un certo numero di controversie giudiziarie) e il Consiglio dell’Ordine non ha il potere di applicare i provvedimenti conseguenti alla sua inosservanza (nella fattispecie è stato accolto il ricorso contro la delibera del Consiglio dell’Ordine che ha disposto la cancellazione del praticante dal registro per insufficienza della pratica nonostante l’avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Monza, 4 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 28 Febbraio 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 04 Novembre 1992
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