È consentito al praticante procuratore legale di approfittare di un ulteriore periodo di apprendistato, oltre quello minimo previsto dalla legge, sottoponendosi in tal modo alla incisiva normativa contenuta nel d.p.r. 101/90. Nulla vieta, infatti, che il periodo di pratica possa essere dilatato secondo le circostanze, le inclinazioni naturali e la maturità di ciascuno. È però necessario che tali periodi, cui la legge non pone termini massimi, siano impiegati fruttuosamente con contiguità e sotto il controllo di colleghi più anziani e del consiglio dell’ordine. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 5 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 dicembre 1994, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 27 Dicembre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Novembre 1992
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