Deve essere dichiarata la carenza di interesse del ricorrente nell’ipotesi in cui il praticante procuratore legale chieda ed ottenga, su sua domanda ed alla scadenza del termine consentito, la cancellazione dal relativo registro dei praticanti ed impugni poi la predetta cancellazione innanzi al Consiglio nazionale forense. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia del 6 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Montalto), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 161
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 15 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Maggio 1992
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