È legittima la deliberazione di cancellazione del praticante procuratore dal relativo Registro, adottata dal competente Consiglio dell’Ordine che, in sede di revisione degli Albi, può procedere sia ad una valutazione di «fatti posteriori» che di «fatti anteriori» all’iscrizione, e, quindi, anche alla verifica di un requisito che non sia stato valutato o che sia stato erroneamente ritenuto sussistente all’atto della iscrizione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Reggio Calabria, 19 febbraio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 30 novembre 1993, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 30 Novembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 19 Febbraio 1992
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