Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Registro dei praticanti procuratori – Giudizio d’impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso depositato direttamente al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

Ai sensi dell’art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 i ricorsi al Consiglio nazionale forense devono essere presentati negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. Il mancato rispetto di questa formalità rende il ricorso inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Busto Arsizio, 30 novembre 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), decisione del 15 giugno 1989, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 15 Giugno 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 30 Novembre 1988
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment