Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Registro dei praticanti procuratori – Domanda di reiscrizione – Delibera di rigetto – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Ricorso depositato direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale forense – Irricevibilità del ricorso.

L’art. 59 del r. d. 22 novembre 1934, n. 37 prescrive che i ricorsi al Consiglio nazionale forense vanno presentati negli uffici del Consiglio Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata a pena di irricevibilità. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vibo Valentia, 16 febbraio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CARANCI), sentenza del 8 giugno 1990, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 08 Giugno 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 16 Febbraio 1989
Giurisprudenza CNF

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