Tra l’art. 17, r.d.l. 1578/33 e l’art. 1, r.d. 37/34 non sussiste antinomia, anche se la prima norma richiede per l’iscrizione nel Registro dei praticanti procuratori il possesso dei requisiti di cui ai nn. 1-2-3-4 e quindi quello della condotta specchiatissima ed illibata e la seconda norma disponga che l’istanza di iscrizione deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei soli requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 4 del citato art. 17. L’omissione del n. 3 concerne, infatti, solo l’onere della documentazione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Bergamo, 30 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. VACIRCA), sentenza del 5 dicembre 1989, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 05 Dicembre 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 30 Maggio 1989
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