L’art. 10 del reg. alt. 37/1934 nel richiedere, per l’ammissione all’esame di procuratore, anche un certificato del Consiglio dell’Ordine che comprovi il compimento del previsto periodo di pratica, dimostra di ritenere insufficienti le attestazioni di frequenza del procuratore nel cui studio è stata esercitata la pratica e dei cancellieri. La legge esige quindi una conferma del compimento della pratica da parte del Consiglio dell’Ordine e tale conferma non può essere data se non previo controllo. Ed è proprio al Consiglio dell’Ordine del luogo di residenza del praticante che le legge attribuisce (legge 24 luglio 1985, n. 466) l’esercizio del potere di cui all’art. 57 delle norme di attuazione (r.d. 37/1934). (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Ancona, 22 dicembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Dolzani), sentenza del 19 settembre 1989, n. 127
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 19 Settembre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 22 Dicembre 1988
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