È inammissibile il ricorso proposto direttamente al Consiglio nazionale forense avverso l’iscrizione al registro dei praticanti.
Nella fattispecie era stata chiesta dall’interessato (sia al Consiglio dell’Ordine, sia al Consiglio nazionale forense) la pronuncia di nullità ed illegittimità della sua iscrizione al Registro dei praticanti procuratori con abilitazione al patrocinio, stante il sopravvenuto cambiamento di residenza e l’incompatibilità con tale iscrizione della successiva attività dell’iscritto, divenuto magistrato. (Dichiara inammissibile ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. VACIRCA), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 156
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 30 Ottobre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 30 Ottobre 1988
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