Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Registro dei praticanti procuratori con abilitazione al patrocinio – Durata del patrocinio – Inapplicabilità delle discipline di cui alle leggi 406/1985 e 242/1988 alle situazioni sorte ed esauritesi sotto la precedente normativa.

Per il principio della irretroattività della legge le norme sopravvenute non trovano applicazione alle situazioni sorte precedentemente ed esauritesi sotto il vigore della normativa preesistente. In virtù di tale principio non possono usufruire delle modifiche introdotte dalla legge 24 luglio 1985, n. 406 (che fa decorrere il quadriennio di abilitazione al patrocinio dalla delibera di iscrizione anziché dalla data di conseguimento della laurea), né dalla legge 27 giugno 1988, n. 242 (che ha elevato a sei anni la durata massima di abilitazione al patrocinio), quei laureandi per i quali il periodo consentito dalla normativa vigente si sia completamente esaurito prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 24 aprile 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PASSINO), sentenza del 8 marzo 1990, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 08 Marzo 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 24 Aprile 1989
Giurisprudenza CNF

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