La dichiarazione di decadenza del praticante dell’abilitazione è atto dovuto per il quale il Consiglio dell’Ordine non ha alcuna discrezionalità, ma è tenuto a provvedere, una volta che sia accertato il fatto presupposto, cioè nella specie il decorso del termine. (Rigetta ricorso contro Consiglio Ordine Benevento, 26 maggio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Gioseffi), decisione del 20 maggio 1989, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 20 Maggio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 26 Maggio 1988
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