L’iscrizione sul registro speciale dei praticanti non abilitati non è incompatibile con l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di datori pubblici o privati; pertanto, il certificato di compiuta pratica deve essere comunque rilasciato a chi abbia svolto e documentato di avere svolto il prescritto periodo di pratica biennale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bolzano, 20 luglio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 4 novembre 1991, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 04 Novembre 1991 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 20 Luglio 1991
0 Comment