La legge 24 luglio 1985, n. 406, che prevede un diverso termine di decorrenza del quadriennio dell’abilitazione al patrocinio non ha efficacia retroattiva e non può quindi considerarsi operante rispetto a posizioni definite, per scadenza dei termini, in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Teramo, 7 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PICCINI), decisione del 1° marzo 1989, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 01 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 07 Ottobre 1987
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