L’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 con il quale si consente al praticante procuratore di chiedere l’abilitazione al patrocinio dopo un anno dall’iscrizione del Registro, non è applicabile a coloro che, al momento dell’entrata in vigore della legge erano già iscritti nel relativo Registro. Codesta normativa tuttavia nulla ha innovato riguardo alla durata del termine massimo di quattro anni di abilitazione all’esercizio del patrocinio che resta invariato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 maggio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. SICILIANO), decisione del 1° marzo 1989, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 01 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 23 Maggio 1988
0 Comment