Il provvedimento del TAR che, in relazione alla insufficienza in una prova scritta negli esami di procuratore, accoglie la domanda incidentale di sospensione «ai fini dell’ammissione con riserva della prova orale di esame», non equivale al superamento della prova, sicché l’iscrizione all’albo dei procuratori deve essere rifiutata, anche in caso di superamento della prova orale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Tempio Pausania, 26 aprile 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 27 luglio 1993, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 27 Luglio 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 26 Aprile 1990
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