Deve escludersi la possibilità di iscrizione nell’albo degli avvocati del socio professionista che presti la sua opera in via esclusiva presso la cooperativa, percependo una retribuzione con corresponsione fissa e mensile. (Nella specie rileva particolarmente la continuità retributiva e la residualità dell’attività legale rispetto agli scopi sociali, circostanze che configurano tale rapporto come di lavoro subordinato). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 2 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Guidi), sentenza del 10 ottobre 1996, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Ottobre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 02 Maggio 1994
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