Avvocato e Procuratore – Tenuta Albi – Procedimento di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Termine – Decorrenza – Inammissibilità.

Il termine di venti giorni dalla notifica della decisione impugnata, fissato dall’art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per la proposizione del ricorso contro la decisione del Consiglio dell’Ordine è perentorio, come ben si desume anche dall’art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Di conseguenza il ricorso presentato dopo tale termine va dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile contro decisione Consiglio Ordine Sassari, 11 dicembre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. La Volpe), decisione del 20 luglio 1989, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 20 Luglio 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 11 Dicembre 1987
Giurisprudenza CNF

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