Il termine di venti giorni dalla notifica della decisione impugnata, fissato dall’art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per la proposizione del ricorso contro la decisione del Consiglio dell’Ordine è perentorio, come ben si desume anche dall’art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, e non può considerarsi equivalente al ricorso un semplice fonogramma della procura generale che non contenga la specifica indicazione dei motivi sui quali la censura si fonda, pur se inoltrato al Consiglio dell’Ordine a quo entro detto termine. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 1o ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Dolzani), decisione del 17 luglio 1989, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 17 Luglio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 10 Ottobre 1988
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