L’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 dispone che «le decisioni… dei Consigli dell’Ordine locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello. Quest’ultimo e l’interessato possono entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente proporre ricorso al Consiglio nazionale forense». Abilitato ad impugnare le decisioni degli Ordini è quindi soltanto il Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
Nella fattispecie è stato pertanto dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione consiglio Ordine Tortona, 21 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), decisione del 17 luglio 1989, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 17 Luglio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Tortona, delibera del 21 Luglio 1988
0 Comment