Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Procedimento di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Successiva rinuncia – Non luogo a deliberare per sopravvenuta carenza d’interesse.

Qualora in seguito all’impugnazione interposta contro la delibera del Consiglio dell’Ordine, lo stesso ricorrente rinunzi, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucca, 2 dicembre 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Piccini), decisione del 18 luglio 1989, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 18 Luglio 1989 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 02 Dicembre 1988
Giurisprudenza CNF

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