Qualora in seguito all’impugnazione interposta contro la delibera del Consiglio dell’Ordine, lo stesso ricorrente rinunzi, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro la decisione Consiglio Ordine Milano, 5 dicembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. La Volpe), decisione del 18 luglio 1989, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 18 Luglio 1989 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 05 Dicembre 1988
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