Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Procedimento di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso depositato direttamente al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

Ai sensi dell’art. 59 R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, i ricorsi al Consiglio nazionale forense devono essere presentati negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. Il mancato rispetto di questa formalità rende il ricorso inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brindisi, 13 febbraio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliano), decisione del 15 giugno 1989, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 15 Giugno 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 13 Febbraio 1988
Giurisprudenza CNF

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