Qualora il procuratore Generale della Corte d’Appello abbia impugnato la delibera del Consiglio dell’Ordine e lo stesso sucessivamente abbia dichiarato di rinunziare al ricorso, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiarare di conseguenza il non luogo a deliberare. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 maggio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliano), decisione del 20 luglio 1989, n. 111
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 20 Luglio 1989 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 23 Maggio 1988
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