L’art. 49 r.d.l. 1578/33 prevede gli istituti dell’astensione e della ricusazione dei componenti il C.d.O. per i soli procedimenti disciplinari, che hanno natura giudiziale, e non anche per i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dall’albo, che hanno natura amministrativa ed in cui l’eventuale difetto di obiettività di un membro del consiglio locale è denunciabile al C.N.F. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Vasto, 29 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 novembre 1996, n. 160
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 12 Novembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vasto, delibera del 29 Dicembre 1995
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