Il Consiglio nazionale forense ritiene ragionevole, in mancanza di una disposizione ad hoc, che, se a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, deve esservi un termine, anteriore all’udienza, entro il quale depositare delle memorie onde consentire alle parti di poterle conoscere e contestare, esso vada ricercato nella norma del codice di procedura civile che fissa alle parti il termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza per procedere allo scambio delle rispettive conclusionali. Nella fattispecie, non è stata conseguentemente presa in esame, perché tardiva, una memoria presentata dal Consiglio dell’Ordine interessato depositata meno di dieci giorni prima dell’udienza. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Mazzarolli), decisione del 14 luglio 1989, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 14 Luglio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Luglio 1988
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