Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Principi generali – Elenco speciale annesso all’Albo – Incompatibilità ex art. 3, quarto comma legge professionale – Ratio – Eccezioni.

La ratio della disciplina dettata dalla legge professionale in materia di incompatibilità risiede nell’esigenza di tutelare la professione e, in particolare, l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extraprocessuale dell’avvocato nell’interesse del cliente e nel contempo di tutelare il prestigio ed il decoro dell’Ordine dal discredito certamente derivante da ogni violazione dell’irrinunciabile principio di autonomia di giudizio e libertà di determinazione anzidette.
Eccezione a tali principi è stabilita nel quarto comma dell’art. 3 del c.p.c. che trova le sue giustificazioni nell’intento di consentire ad alcuni enti pubblici, ed a determinate condizioni, di disporre di propri uffici tecnico-legali a somiglianza della Avvocatura dello Stato e nella presunzione che il professionista addetto all’ufficio legale di un ente pubblico, per il proprio status ed il modo di esercitare la propria attività sia esposto a minori rischi di condizionamento. Perché poi si possa ritenere operante l’eccezione sopra descritta è necessario che l’ufficio legale sia staccato ed autonomo rispetto a quelli di pura gestione e si occupi in via esclusiva di assistenza tecnico-giuridica dell’ente per questioni controverse giudiziali e stragiudiziali e il professionista interessato svolga la sua opera in via esclusiva presso l’ufficio legale dell’ente pubblico da cui dipende. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 30 novembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Casalinuovo, rel. Pontecorvo), decisione del 27 maggio 1988, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 27 Maggio 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 30 Novembre 1987
Giurisprudenza CNF

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