È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge professionale per asserita violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto la norma in questione non dà luogo a trattamenti differenziati tra dipendenti-professionisti di enti pubblici e dipendenti-professionisti di enti privati. La norma disciplina in realtà situazioni sostanzialmente difformi, in ragione della posizione del datore di lavoro ente pubblico e quella del datore di lavoro ente privato: il primo infatti persegue esclusivamente fini che sono propri dello Stato o agisce in stretta cooperazione con esso, il secondo, invece, ha in ogni caso differenti finalità, con inevitabili condizionamenti. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 30 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Casalinuovo, rel. Pontecorvo), decisione del 27 maggio 1988, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 27 Maggio 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 30 Novembre 1987
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