Le eccezioni al principio dell’incompatibilità di determinate attività con la professione forense, sono state introdotte non sulla base di una specifica diversa attività svolta dai docenti o dai dipendenti di enti pubblici, ma per le condizioni di presunta maggiore autonomia nelle quali esse si esplicano, rispetto ai dipendenti da imprenditori privati. La normativa eccezionale sancita dal quarto comma lett. b) art. 3 legge professionale, pertanto, non può estendersi a ricomprendere nel proprio ambito un ente, quale l’Alitalia, che è strutturato nella forma della società per azioni. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 26 marzo 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Gentile), decisione del 5 luglio 1988, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 05 Luglio 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Marzo 1987
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