Relativamente alla tenuta del registro dei praticanti procuratori sono ricorribili innanzi al C.N.F., per espresso dettato normativo, esclusivamente il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti, la delibera di negazione dell’attestato di compiuta pratica e quella di abilitazione al patrocinio, restando esclusi gli altri provvedimenti interlocutori (tra cui la verifica effettuata dal consiglio nello svolgimento della pratica stessa, al conseguimento dello stesso semestre di pratica). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 14 giugno 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 6 novembre 1996, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 06 Novembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 14 Giugno 1995
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