Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Praticante procuratore – Vidimazione semestrale del libretto di pratica forense – Valutazione del grado di profitto e diligenza – Ammissibilità – Non sussiste.

È certamente compito del consiglio dell’ordine vigilare sulla effettività della pratica svolta e sui comportamenti deontologici tenuti dall’aspirante procuratore, anche a mezzo di colloqui periodici. Tuttavia tali formali colloqui non possono trasformarsi in provvedimenti deliberativi che giudichino sul profitto o sul grado di preparazione del praticante procuratore, essendo questa valutazione riservata ex lege solo alla commissione ministeriale in sede di esami procuratori (nella specie è stata ritenuta inesistente e priva di effetti giuridici la delibera che giudicava il profitto del praticante nello svolgimento della pratica durante il primo semestre). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 7 febbraio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 1 febbraio 1996, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 01 Febbraio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 07 Febbraio 1995
Giurisprudenza CNF

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