Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata del professionista, che richieda l’iscrizione, deve essere valutato autonomamente e non può dipendere dalla definizione del procedimento penale a carico del richiedente (nella fattispecie la gravità dei reati ascritti al ricorrente – ex artt. 416, 476, 479, 482, 640, 348 c.p. – sfociati in un provvedimento di custodia cautelare, hanno indotto il Consiglio dell’Ordine a ritenere insussistente il requisito della condotta specchiatissima ed illibata). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Reggio Calabria, 19 febbraio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 30 novembre 1993, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 30 Novembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 19 Febbraio 1992
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