Il provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine procede alla cancellazione del praticante dal Registro di coloro che sono autorizzati al patrocinio, per decorrenza del quadriennio dall’iscrizione, ha natura dichiaratoria di una cessazione della durata dell’autorizzazione, che consegue in modo automatico al maturare del quadriennio e non ha natura di provvedimento disciplinare. Ne consegue che per la sua adozione non è necessaria la preventiva audizione dell’interessato. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ragusa, 15 ottobre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 settembre 1993, n. 111
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 30 Settembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 15 Ottobre 1992
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