Il praticante procuratore legale che apponga firme apocrife dell’avvocato il cui studio frequenta, confezioni ed utilizzi un timbro falso, oltre a violare precise e molteplici norme positive, contravviene e viola il principio di lealtà e correttezza, di dignità e decoro, di discrezione e riservatezza, sia verso il professionista presso cui esercita la pratica, sia nei confronti dei terzi tutti, offrendo, in tal modo, una dimostrazione censurabile di comportamento che arreca disdoro a sé e all’intera categoria forense. Nella fattispecie è stata conferita la sospensione per mesi quattro. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 22 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 154
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Giugno 1992 (sospensione)
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