Il periodo non superiore a sei anni – per il quale può essere concessa l’autorizzazione provvisoria all’esercizio del patrocinio – inizia a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Lucca del 24 settembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 4 marzo 1995, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 04 Marzo 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 24 Settembre 1993
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