La ratio cui è ispirata la concessione dell’abilitazione del patrocinio davanti alle preture non è quella di abilitare il praticante alla libera professione forense (attività accessibile soltanto a coloro che abbiano superato l’esame di procuratore legale), bensì e più precisamente quella di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione legale il raggiungimento di una più adeguata e approfondita preparazione, a ciò facoltizzandoli entro ben precisi limiti temporali, per valore e per materia. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Lucca del 24 settembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 4 marzo 1995, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 04 Marzo 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 24 Settembre 1993
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