Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso la determinazione del Consiglio dell’ordine, quando la decisione dell’Ordine territoriale non è altro che un parere privo di qualsiasi natura decisoria. I Consigli hanno piena autonomia ed i loro provvedimenti sono impugnabili soltanto nei casi tassativamente specificati dalla legge professionale. Il C.n.f. non ha una generale competenza di secondo grado su tutti i provvedimenti adottati dai Consigli dell’ordine locali né può sindacare le delibere di questi se non nelle materie previste da specifiche disposizioni legislative. (Dichiara inammissibile ricorso contro parere Consiglio Ordine Rimini, 17 marzo 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 1° giugno 1992, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 01 Giugno 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 17 Marzo 1992
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