La legge professionale prevede tassativamente i casi in cui è possibile l’iscrizione di diritto, ed in tale previsione non può farsi rientrare l’ipotesi di iscrizione dell’ufficiale di capitaneria di porto, il quale pur svolgendo una attività giurisdizionale, non ha necessità di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, e non ha superato alcun esame per l’ammissione all’esercizio di tale funzione. Infatti, più che l’esercizio effettivo dell’attività, è la considerazione che l’esame da uditore giudiziario è equiparabile a quello di procuratore legale a rendere possibile l’iscrizione di diritto all’albo professionale forense di coloro che abbiano svolto attività di magistrato per almeno cinque anni. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 23 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 23 dicembre 1996, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 23 Dicembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 23 Ottobre 1995
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