Non può essere pronunciato un provvedimento di rigetto avverso una domanda di un professionista se non dopo aver sentito le sue giustificazioni, previa comunicazione di ogni circostanza necessaria per metterlo in grado di presentare le proprie deduzioni, con assegnazione di un termine non minore di giorni dieci. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Campobasso, 19 ottobre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 11 giugno 1992, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 11 Giugno 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 19 Ottobre 1990
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