L’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo è riservata ai professionisti dipendenti di enti pubblici, assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso; pertanto laddove non vi sia la garanzia del rapporto di pubblico impiego non può ammettersi l’iscrizione del professionista nell’elenco speciale, a nulla rilevando la funzione pubblica perseguita dal datore di lavoro. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Sanino), sentenza del 12 novembre 1996, n. 161
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 12 Novembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Novembre 1992
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