Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione nell’elenco speciale – Ente privatizzato – Insussistenza.

Il diritto alla iscrizione nell’albo dei procuratori sorge e si costituisce in capo al richiedente solo ed esclusivamente al momento del superamento della prova orale; è quindi illegittima la richiesta di iscrizione nell’elenco speciale quando il superamento della prova orale sia successivo alla trasformazione dell’ente in società per azioni (ed infatti, il rilascio del certificato di compiuta pratica, l’ammissione alla prova d’esame, il superamento della prova scritta non concretizzano diritto alcuno ma, al più, una aspettativa insuscettibile in quanto tale, di determinare in capo all’interessato una situazione giuridica idonea a completare l’insieme dei requisiti necessari per l’iscrizione). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 24 giugno 1994, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 24 Giugno 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Febbraio 1993
Giurisprudenza CNF

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