Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati – Ratio dell’eccezione dell’iscrizione dell’avvocato dipendente dall’ente – Garanzia del rapporto di pubblico impiego.

L’eccezione dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati, riservata a favore degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, è giustificata con riferimento alle condizioni di maggiore presunta autonomia nella quale gli avvocati e i procuratori degli uffici legali di enti pubblici esplicano le loro attività professionali, rispetto ai dipendenti degli enti privati. Di conseguenza laddove non vi sia la garanzia del rapporto di pubblico impiego, ivi non può ammettersi l’iscrizione di avvocati e procuratori dipendenti nell’elenco speciale, a nulla rilevando la funzione pubblica o privata perseguita dal datore di lavoro. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 5 marzo 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Marzo 1992
Giurisprudenza CNF

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