Deve negarsi la possibilità di iscrizione all’elenco speciale dei dipendenti di enti pubblici che, al momento della trasformazione dell’ente da pubblico a privato, non possedevano i requisiti richiesti e non erano perciò iscritti nel suddetto elenco, posto che in questo caso non si verte in tema di diritti quesiti, tutelati dall’art. 3 della legge 218/1990, ma di mera aspettativa, non tutelabile. (Nella specie il richiedente al tempo della trasformazione era semplicemente iscritto all’elenco dei praticanti procuratori e non aveva ancora conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara del 16 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Franco), sentenza del 9 ottobre 1996, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 09 Ottobre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 16 Dicembre 1994
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